Whistleblowing Policy
Procedura per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. n. 24/2023
INDICE
6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE. 6
7. I SOGGETTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE. 8
8. I CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE. 9
9. LA SEGNALAZIONE ESTERNA.. 10
10. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA.. 10
11. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE. 11
13. LE MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE COINVOLTE. 15
14. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 18
15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 20
Con il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
L’obiettivo della direttiva europea è quello di stabilire delle norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea, creando a tal fine canali di comunicazione sicuri.
Tecno Service S.r.l. (di seguito, anche più semplicemente, “Tecno Service”), in ossequio alla predetta normativa e nell’ottica di adottare misure finalizzate al contrasto e alla prevenzione di fenomeni illeciti al suo interno, favorendo l’emersione di condotte pregiudizievoli – di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo inteso in senso ampio – potenzialmente lesive dell’integrità della Società e, più in generale, dell’interesse pubblico, si è dotata di una propria policy recante la disciplina delle modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.
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Scopo del presente documento è quello di disciplinare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità di Tecno Service, nonché di disciplinare le misure di protezione delle persone che effettuano le segnalazioni, in linea con quanto disposto dal D.lgs. n. 24/2023.
La presente policy si prefigge inoltre l’obiettivo di:
- contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sulla legalità;
- coinvolgere tutti i dipendenti e le terze parti in un’attività di contrasto all’illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.
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- Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Ai fini del presente documento si intendono per:
- Contesto lavorativo – le attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- Divulgazione pubblica – rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- Facilitatore – una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- Informazioni sulle violazioni – informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico rilevante ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- Persona coinvolta – la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- Persona connessa – i Facilitatori, le persone che operano nel medesimo Contesto lavorativo e che sono legati al Segnalante da uno stabile legame affettivo, da un rapporto di parentela entro il quarto grado, o da un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del Segnalante o l’ente per il quale il Segnalante lavora o che comunque operano nel medesimo Contesto lavorativo.
- Riscontro – comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- Ritorsione – qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- Segnalante – la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- Segnalazione – qualsiasi comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto informazioni su comportamenti, attivi od omissivi, in merito ai quali vi è la certezza o il ragionevole sospetto che integrino violazioni ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.
- Segnalazione esterna – la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – www.anticorruzione.it.
- Segnalazione interna – la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna.
- Seguito – l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- Violazioni – comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, come meglio definite nel paragrafo 6.
Il presente documento trova applicazione per tutti i dipendenti di Tecno Service e, in virtù di apposita clausola contrattuale, a tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di lavoro autonomo, etero-organizzato ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015, di collaborazione ex art. 409 n. 3, c.p.c., e di consulenza professionale, nonché a tutte le persone che prestano la propria attività presso Tecno Service.
Il presente documento trova altresì applicazione per tutti i soci di Tecno Service, nonché a tutti i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.
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Possono essere oggetto di segnalazione, secondo le modalità indicate nel presente documento, le violazioni o i rischi di violazione di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Tecno Service come stabilito dalla normativa che si va a richiamare. In particolare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, D.lgs. n. 24/2023, possono essere segnalati:
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea, nei seguenti settori:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- protezione dei dati personali;
- sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- tutela della vita privata;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- salute e benessere degli animali:
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle predette disposizioni normative.
Possono altresì costituire oggetto di segnalazione (le “Altre Violazioni”):
- atti di ritorsione posti in essere nei confronti di persone che in buona fede informano di possibili violazione e/o irregolarità;
- atti discriminatori;
- episodi di molestie o mobbing.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente documento le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse o a una rivendicazione di carattere personale del segnalante, attinente esclusivamente ai propri rapporti di lavoro. Tali rimostranze potranno essere comunicate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali.
Sono in ogni caso vietate le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. In tali casi al Segnalante non saranno riconosciute le misure di protezione previste dalla presente policy e troverà applicazione nei suoi confronti il sistema disciplinare di cui al paragrafo 12.
Le segnalazioni possono essere effettuate da parte di coloro che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro e/o collaborazione con Tecno Service. In particolare, sono legittimati ad effettuare le segnalazioni ai sensi del presente documento:
- dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori etero-organizzati ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015
- collaboratori ex art. 409 n. 3, c.p.c.
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti;
- soci;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall’instaurazione del rapporto di lavoro inteso in senso ampio, laddove abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Il D.lgs. n. 24/2023 prevede, all’art. 4, comma I, che gli enti del settore privato attivino “propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.
Sempre l’art. 4, al comma III, prevede che tali segnalazioni possano essere effettuate in forma scritta “anche con modalità informatiche”, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche dedicate, sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto gestore delle Segnalazioni interne.
Tecno Service, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, ha previsto i seguenti canali di Segnalazione interna:
- piattaforma “Legality Whistleblowing”, accessibile tramite il seguente link https://ts-srl.segnalazioni.net. Tramite la suddetta piattaforma, il Segnalante può, previa registrazione, procedere alla formalizzazione della Segnalazione con due modalità:
- in forma scritta, mediante l’ausilio di alcuni campi guidati da compilare, per garantire l’effettuazione di una segnalazione quanto più completa e circostanziata possibile;
- in forma orale, tramite la registrazione di un messaggio audio.
- incontro diretto con il gestore delle Segnalazioni interne, in luogo idoneo a garantirne la riservatezza, previa richiesta da formulare via e-mail all’indirizzo salvatore.paratore@advisors.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Riservata – Tecno Service S.r.l. – Whistleblowing” e avendo cura di utilizzare un indirizzo di posta elettronica diverso da quello aziendale.
A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza dell’identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 14.1.
I soggetti di cui al paragrafo 7 possono effettuare una Segnalazione esterna, mediante il canale di segnalazione a tal fine attivato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- non è attivo un canale di segnalazione interno;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione nei suoi confronti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I soggetti di cui al paragrafo 7 possono altresì effettuare una Segnalazione mediante divulgazione pubblica, esclusivamente quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna senza aver ricevuto compiuto riscontro nei termini previsti dal D.lgs. n. 24/2023, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
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Il processo di Segnalazione si compone delle seguenti fasi:
- ricezione e presa in carico della Segnalazione;
- valutazione preliminare della Segnalazione;
- accertamento della violazione segnalata;
- esito degli accertamenti compiuti;
- azioni conseguenti all’attività di accertamento.
- Soggetto incaricato della gestione della Segnalazione
Ai sensi dell’articolo 4, comma II, del D.lgs. n. 24/2023, la “gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”.
In linea con quanto previsto dalla suddetta norma, Tecno Service ha affidato la ricezione e la gestione delle Segnalazioni allo studio legale Paratore Vannini & Partners, in quanto soggetto esterno dotato di autonomia e specifiche competenze in materia.
In caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso, quest’ultimo provvede senza indugio e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dal suo ricevimento a trasmetterla al gestore delle Segnalazioni interne, dando contestuale notizia dell’avvenuta trasmissione al Segnalante.
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- Ricezione e presa in carico della Segnalazione
In caso di Segnalazione formulata per iscritto o in forma orale attraverso la piattaforma Legality Whistleblowing, il software protocolla la Segnalazione e invia una notifica al gestore delle Segnalazioni interne, il quale provvede, entro e non oltre 7 (sette) giorni a rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione.
In caso di Segnalazione effettuata in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il gestore delle Segnalazioni interne, quest’ultimo – previo consenso del Segnalante – documenta la Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale da sottoporre al Segnalante affinché possa verificare, rettificare ed eventualmente confermare mediante sottoscrizione il relativo contenuto.
Ove necessario, il gestore delle Segnalazioni interne provvede altresì a:
- accertarsi delle modalità con le quali il Segnalante preferisce proseguire l’interlocuzione;
- fornire tutte le informazioni necessarie in merito alle fasi successive del processo di gestione della Segnalazione;
- fornire tutte le informazioni necessarie in merito alle misure poste a tutela del Segnalante.
- Valutazione preliminare della Segnalazione
Presa in carico la Segnalazione, il gestore delle Segnalazioni interne effettua una valutazione preliminare circa la rilevanza e la pertinenza della Segnalazione.
A tal fine, ove opportuno al fine di circostanziare la Segnalazione, il gestore delle Segnalazioni interne potrà formulare richieste di chiarimenti o di informazioni aggiuntive.
Nel caso in cui la Segnalazione non rientri nell’ambito applicativo della presente policy, il gestore delle Segnalazioni interne né dà notizia al Segnalante, precisandone le ragioni e indicando eventualmente la funzione aziendale competente alla risoluzione della problematica segnalata; dopodiché predispone apposito report che viene trasmesso all’organo amministrativo e procede all’archiviazione della Segnalazione, tenendone traccia – in forma anonimizzata – in apposito registro (il “Registro delle Segnalazioni”). Dell’avvenuta archiviazione della Segnalazione viene data comunicazione scritta al Segnalante.
Laddove ritenga che la Segnalazione sia rilevante e pertinente, il gestore delle Segnalazioni interne provvede a compiere gli accertamenti all’uopo necessari.
In presenza di più Segnalazioni da gestire contemporaneamente, il gestore delle Segnalazioni interne valuta l’ordine di priorità tenendo conto della probabilità – secondo una valutazione preliminare – che la violazione si sia effettivamente verificata, nonché del possibile impatto su Tecno Service.
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- Accertamento della violazione segnalata
Qualora a seguito dell’analisi preliminare, la Segnalazione appare fondata e rilevante, il gestore delle Segnalazioni interne procede con le necessarie attività istruttorie e di indagine interna.
A tal fine, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il gestore delle Segnalazioni interne provvede a:
- coinvolgere le funzioni aziendali interessate, salvo che ciò non comprometta la fiducia del Segnalante, l’imparzialità del gestore delle Segnalazioni interne o il buon esito dell’indagine;
- raccogliere le evidenze documentali necessarie;
- intervistare le persone in grado di riferire informazioni utili ai fini dell’accertamento della violazione compiuta;
- mantenere una costante interlocuzione con il Segnalante, richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni integrative.
In ogni caso entro e non oltre tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione (o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione), il gestore delle Segnalazioni interne comunica al Segnalante – qualora la stessa non sia già archiviata o oggetto di provvedimenti ai sensi del successivo paragrafo 11.6 – lo stato di avanzamento della Segnalazione, specificando l’attività svolta e l’attività che intende svolgere.
Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di indagine sono tenuti a prestare la massima collaborazione al gestore delle Segnalazioni interne.
Nello svolgimento di tali attività, il gestore delle Segnalazioni interne può avvalersi della collaborazione di eventuali soggetti esterni dotati delle competenze specifiche richieste dal caso concreto.
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- Esito degli accertamenti compiuti
Al termine dell’attività istruttoria il gestore delle Segnalazioni interne predispone un report finale che trasmette all’Organo amministrativo, nel quale viene rendicontata l’attività svolta ai fini della gestione della Segnalazione, nonché l’esito degli accertamenti eseguiti. In particolare, il gestore delle Segnalazioni interne riferisce in merito a:
- l’insussistenza della violazione segnalata, precisando se la Segnalazione si ritenga essere stata effettuata con dolo o colpa grave ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari previste;
- la sussistenza o il rischio di verificazione della violazione segnalata, precisando il soggetto ritenuto responsabile e le evidenze raccolte a tal fine.
Nel report finale non viene fatta menzione dell’identità del Segnalante e di altre informazioni idonee ad identificarlo, salvo il caso in cui si ritenga che la Segnalazione sia stata effettuata con dolo o colpa grave.
L’Organo amministrativo, esaminato il report finale, valuta l’adozione delle misure idonee a gestire gli esiti dell’attività di accertamento della violazione segnalata. In particolare, l’Organo amministrativo:
- in caso di incompletezza degli accertamenti compiuti dal gestore delle Segnalazioni interne, ulteriori approfondimenti, effettua anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti o professionisti esterni;
- in caso di accertata violazione o di accertato rischio di violazione, adotta tutte le misure idonee a prevenire, interrompere o sanare la violazione, ivi comprese le misure disciplinari previste nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili;
- in caso di ritenuta sussistenza di un rischio concreto di ritorsione, adotta misure idonee a proteggere il Segnalante;
- in caso di accertata ritorsione, attuata o anche solo minacciata, nei confronti del Segnalante, adotta misure idonee a sanare la ritorsione subita, nonché le misure disciplinari idonee nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili della ritorsione;
- in caso di Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, adotta le misure disciplinari idonee nei confronti del Segnalante.
L’Organo amministrativo comunica le azioni adottate al gestore delle Segnalazioni interne, affinché ne dia tempestiva informazione al Segnalante.
Il gestore delle Segnalazioni interne monitora l’attuazione e l’efficacia delle misure individuate dall’Organo amministrativo.
Le violazioni della presente policy assumono rilevanza disciplinare e comportano l’irrogazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale ovvero dal CCNL applicabile nel caso di specie.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce violazione punibile mediante l’irrogazione di una sanzione disciplinare:
- l’effettuazione di Segnalazioni in mala fede, ovvero con dolo o colpa grave;
- l’effettuazione di una Segnalazione di cui l’Autorità giudiziaria abbia accertato, anche con sentenza di primo grado, la natura diffamatoria o calunniosa;
- la rivelazione dell’identità del Segnalante, delle Persone connesse o delle Persone coinvolte, al di fuori dei casi in cui ciò sia espressamente consentito;
- l’adozione di comportamenti o atti ritorsivi;
- ogni comportamento volto ad ostacolare la Segnalazione;
- la mancata gestione della Segnalazione per dolo o colpa grave, ivi compresa la mancata adozione e attuazione delle misure idonee a prevenire, interrompere o sanare la Violazione.
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- LE MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE COINVOLTE
- Tutela del Segnalante
Al Segnalante sono riconosciute le tutele previste nel presente documento, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- al momento della Segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione della presente policy;
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata al ricorrere delle condizioni previste, rispettivamente, ai paragrafi 6, 9 e 10.
Nello specifico, sono previste le seguenti misure di protezione a favore del Segnalante:
- Riservatezza dell’identità del Segnalante – salvo i casi espressamente previsti al paragrafo 14.1, l’identità del Segnalante viene tenuta strettamente riservata e non viene rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni.
- Divieto di Ritorsione – il Segnalante non può subire alcuna Ritorsione per il solo fatto di aver effettuato la Segnalazione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano atti di Ritorsione:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il demansionamento o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- un trattamento sfavorevole privo di giustificazioni;
- la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- Protezione dalle Ritorsioni – qualora il Segnalante ritenga di aver subito una Ritorsione, può comunicarlo all’ANAC, il quale informa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza. In ogni caso, gli atti ritorsivi sono nulli e il Segnalante ha diritto alla cessazione della condotta ritorsiva, al risarcimento del danno che dovesse aver patito, e, in caso di licenziamento determinato da ritorsione, alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Nell’ambito delle controversie instaurate dal Segnalante che ritenga di aver subito una Ritorsione per aver effettuato una Segnalazione, l’onere della prova circa la legittimità delle ragioni dell’atto che si assume ritorsivo, nonché la sua estraneità rispetto alla Segnalazione, è posta a carico del datore di lavoro.
Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente documento sono valide solo ove effettuate nelle forme e nei modi previsti dall’art. 2113, comma IV, c.c.
- Limitazioni di responsabilità – nel caso in cui per effettuare la Segnalazione si renda necessario rivelare o diffondere informazioni sulle Violazioni coperte da obblighi di riservatezza (ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione Europea) o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali, ovvero informazioni idonee a ledere la reputazione della Persona coinvolta, è esclusa l’eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa del Segnalante, purché tali informazioni siano collegate alla Segnalazione e strettamente necessarie per rivelare la Violazione e sempre che le stesse siano state acquisite lecitamente.
L’effettuazione della Segnalazione non esclude l’eventuale responsabilità penale, civile o amministrativa a carico del Segnalante per gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari ai fini della rivelazione della Violazione.
- Misure di sostegno – è istituito presso l’ANAC l’elenco degli Enti del Terzo Settore (reperibile sul sito internet dell’ANAC) che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno quali informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di effettuazione della Segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della Persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le misure di protezione previste nel presente documento trovano applicazione anche nei casi di Segnalazione anonima qualora il Segnalante sia stato successivamente identificato ed abbia subito Ritorsioni.
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- Tutela del segnalato
Al fine di evitare potenziali situazioni pregiudizievoli nell’ambito del proprio Contesto lavorativo, Tecno Service assicura alla Persona coinvolta:
- il diritto di essere informato, entro un lasso di tempo ragionevole, in merito alle accuse nonché alle eventuali sanzioni disciplinari adottate nei suoi confronti;
- il diritto di difendersi, portando all’attenzione dell’Organo amministrativo la propria versione dei fatti ed eventuali prove od evidenze documentali utili a tal fine.
- Tutela delle Persone connesse
Nei limiti di quanto previsto dalla legge, le misure di protezione poste a tutela del Segnalante, trovano applicazione anche per le Persone connesse.
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L’identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, salvo che, all’esito degli accertamenti svolti dal gestore delle Segnalazioni interne emerga che la Segnalazione sia stata effettuata in mala fede, ovvero emerga una responsabilità del Segnalante stesso, anche in concorso con altri, in relazione alla Violazione segnalata.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.
Le medesime misure di tutela della riservatezza dell’identità sono altresì garantite alla Persona coinvolta e a qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione stessa.
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- Trattamento dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali previsto in virtù delle attività descritte nel presente documento viene effettuato in conformità con la disciplina dettata in tema di privacy dal Regolamento (UE) 2016/679, dal. D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 51/2018.
Tecno Service, in qualità di Titolare del Trattamento, attua ed organizza le attività di gestione delle Segnalazioni in conformità con la suddetta normativa, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento, garantendo altresì l’esercizio da parte dei soggetti interessati dei propri diritti di cui agli artt. 15 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali che risultino manifestamente non utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti e, ove raccolti accidentalmente in fase di istruttoria, sono cancellati immediatamente.
Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28, Regolamento (UE) 2016/679, sono la società DigitalPA S.r.l., in qualità di fornitore del canale di Segnalazione interno (la piattaforma “Legality Whistleblowing”) e lo Studio legale Paratore Vannini & Partners in qualità di gestore delle Segnalazioni interne.
L’informativa sul trattamento dei dati personali conseguente all’invio di una Segnalazione è resa disponibile a tutti gli interessati all’interno della piattaforma per la gestione delle Segnalazioni (consultabile al link https://ts-srl.segnalazioni.net), nonché sul sito internet aziendale (consultabile al link www.ts-srl.it).
Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al paragrafo 14.1.
In ogni caso, le Segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
Il gestore delle Segnalazioni interne tiene traccia, in forma anonima, delle Segnalazioni ricevute in apposito Registro delle Segnalazioni, nel quale si limita ad indicare l’oggetto della Segnalazione, le tempistiche di gestione della stessa, l’esito dell’accertamento e le eventuali misure e azioni conseguenti adottate.
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Il presente documento è reso disponibile a tutto il personale aziendale e a tutti gli stakeholder interessati di Tecno Service mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (consultabile al link www.ts-srl.it), nonché mediante pubblicazione sulla piattaforma per la gestione delle Segnalazioni interne “Legality Whistleblowing” (consultabile al link https://ts-srl.segnalazioni.net).